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Pubblicato il decreto MUR n. 620 del 22-04-2024 che detta disposizioni concernenti l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico- pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024, nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.


Decreto-Ministeriale-n.-621-del-22-04-2024-2


Posti disponibili per i percorsi : 51.753 

TIPOLOGIA PERCORSI

a) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all’art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023;

b) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis e dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023;

c) percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023;

d) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023;

e) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023


MODALITA’ DI AMMISSIONE

  1. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.
  2. Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. a) dell’articolo 2 eccedano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai suddetti percorsi sono individuati all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Per l’accesso a tali percorsi si applica quanto previsto dall’art. 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale del 22 aprile 2024, n. 620 e qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva eccedano i posti riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A del predetto decreto ministeriale.
  3. Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. b) dell’articolo precedente eccedano i posti autorizzati e riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A al decreto ministeriale del 22 aprile 2024, n. 620.
  4. Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. c) dell’articolo precedente eccedano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai percorsi sono individuati all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  5. In tutti i casi previsti dai commi precedenti i candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria di merito.


SVOLGIMENTO E DURATA DEI PERCORSI

I percorsi di formazione iniziale sono svolti con le modalità di cui all’articolo 2-bis, comma l, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Per l’anno accademico 2023/2024 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dal citato articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal DPCM 4 agosto 2023.

Il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici avviene secondo quanto disposto dall’art. 8, commi 1 e 2 del DPCM 4 agosto 2023.

Per l’accesso alla prova finale, le cui modalità di svolgimento sono definite dall’art. 9 del DPCM 4 agosto 2023, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.

I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 12 del DPCM 4 agosto 2023, per i percorsi di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) e d), il costo massimo complessivo non può superare l’importo di euro 2.500;

Per l’a.a. 2023-2024 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con l’ottavo ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.

Posti disponibili per i percorsi : 51.753 

  • Percorso formativo di 60 CFU - E’ rivolto:

    • alle laureate e ai laureati universitari e alle diplomate e ai diplomati AFAM in possesso del titolo di studio necessario, con riferimento allo specifico percorso abilitante, di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 59 del 2017;
    • alle studentesse e agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico oppure, per le AFAM, del diploma accademico di II livello o del diploma accademico a ciclo unico, purché, in tutte e quattro le situazioni ora indicate, abbiano conseguito almeno 180 CFU tra quelli previsti nei propri percorsi formativi.

  • Percorso formativo di 30 CFU - E’ rivolto:

    • ai vincitori del concorso che non hanno l’abilitazione all’insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Decreto legislativo n. 59 del 2017;
    • ai candidati, di cui all’art. 2-ter, comma 4-bis, del Decreto legislativo n. 59 del 2017, che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’art. 11, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
  • Percorso formativo di 30 CFU - E’ rivolto:

    • alle laureate e ai laureati universitari e alle diplomate e ai diplomati AFAM in possesso del titolo di studio necessario, con riferimento allo specifico percorso abilitante, di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 59 del 2017, quale requisito per partecipare al concorso che il MIM prevede di bandire nell’estate (o subito prima) del 2024;
    • alle studentesse e agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale o del diploma accademico di II livello AFAM o della laurea magistrale a ciclo unico o del diploma accademico a ciclo unico, che conseguano la laurea o il diploma entro la data che verrà a breve indicata dal Ministero (che inizialmente era quella del 28 febbraio 2024 – ma che è una data già superata), quale requisito per partecipare al concorso che il MIM prevede di bandire nell’estate (o subito prima) del 2024.